Circolare tecnica Colonnine di Ricarica Auto elettriche
Applicazione del DPR 462/2001
Considerata l’evoluzione tecnologica da cui deriva la diffusione delle auto a propulsione elettrica, si è resa necessaria la capillare installazione, sul territorio, di colonnine di ricarica delle batterie di accumulo delle stesse auto. Tali colonnine devono essere collegate ad un impianto di messa a terra per motivi di sicurezza, ovvero per non essere fonte di pericolo di contatti elettrici indiretti, come previsto dalle norme tecniche vigenti.
In ottemperanza di quanto disposto dal DPR 22 ottobre 2001 n. 462 per i luoghi di lavoro, questo impianto di messa a terra deve essere denunciato all’INAIL ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti, ed è soggetto a verifiche periodiche da parte di ASL / ARPA o Organismi accreditati autorizzati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Riguardo alla denuncia si distinguono i casi riportati a seguire.
- L’alimentazione della colonnina è derivata dall’impianto elettrico di un’attività lavorativa con soci e/o dipendenti (ad esempio un ipermercato), già soggetta al citato DPR, il cui impianto di messa a terra dovrebbe quindi essere già stato denunciato all’avviamento dell’attività. La colonnina sarà pertanto soggetta alle verifiche periodiche unitamente alla restante parte di impianto elettrico dell’attività, con una periodicità biennale o quinquennale in funzione della tipologia di attività.
- La colonnina di ricarica è alimentata da un contatore di energia dedicato, ed installata in un ambiente esterno (ad esempio una strada, una piazza etc.), risultando quindi paragonabile ad un impianto di pubblica illuminazione, soggetto a denuncia in quanto luogo di lavoro con personale dipendente o assimilato (attività di manutenzione).
Detta denuncia dovrà essere effettuata dal titolare (proprietario/gestore) della colonnina presentando all’ente preposto una dichiarazione di conformità alle norme tecniche vigenti redatta dall’installatore ai sensi della legge 186/1968 (gli impianti all’aperto sono infatti fuori dal campo di applicazione del DM 37/2008 quindi non sussiste l’obbligo di dichiarazione di conformità ai sensi di tale decreto). In tal caso la periodicità dalla verifica risulta quinquennale.
Sono escluse dal campo di applicazione del DPR 462/2001 le colonnine installate in ambito domestico.
Quanto sopra viene riportato per uniformità di comportamento.
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Padova 10/10/2023
Ing. Matteo Stornanti