Colonnine di Ricarica Auto elettriche

Circolare tecnica Colonnine di Ricarica Auto elettriche

Applicazione del DPR 462/2001

Considerata l’evoluzione tecnologica da cui deriva la diffusione delle auto a propulsione elettrica, si è resa necessaria la capillare installazione, sul territorio, di colonnine di ricarica delle batterie di accumulo delle stesse auto. Tali colonnine devono essere collegate ad un impianto di messa a terra per motivi di sicurezza, ovvero per non essere fonte di pericolo di contatti elettrici indiretti, come previsto dalle norme tecniche vigenti.

In ottemperanza di quanto disposto dal DPR 22 ottobre 2001 n. 462 per i luoghi di lavoro, questo impianto di messa a terra deve essere denunciato all’INAIL ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti, ed è soggetto a verifiche periodiche da parte di ASL / ARPA o Organismi accreditati autorizzati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Riguardo alla denuncia si distinguono i casi riportati a seguire.

  1. L’alimentazione della colonnina è derivata dall’impianto elettrico di un’attività lavorativa con soci e/o dipendenti (ad esempio un ipermercato), già soggetta al citato DPR, il cui impianto di messa a terra dovrebbe quindi essere già stato denunciato all’avviamento dell’attività. La colonnina sarà pertanto soggetta alle verifiche periodiche unitamente alla restante parte di impianto elettrico dell’attività, con una periodicità biennale o quinquennale in funzione della tipologia di attività.
  2. La colonnina di ricarica è alimentata da un contatore di energia dedicato, ed installata in un ambiente esterno (ad esempio una strada, una piazza etc.), risultando quindi paragonabile ad un impianto di pubblica illuminazione, soggetto a denuncia in quanto luogo di lavoro con personale dipendente o assimilato (attività di manutenzione).
    Detta denuncia dovrà essere effettuata dal titolare (proprietario/gestore) della colonnina presentando all’ente preposto una dichiarazione di conformità alle norme tecniche vigenti redatta dall’installatore ai sensi della legge 186/1968 (gli impianti all’aperto sono infatti fuori dal campo di applicazione del DM 37/2008 quindi non sussiste l’obbligo di dichiarazione di conformità ai sensi di tale decreto). In tal caso la periodicità dalla verifica risulta quinquennale.

Sono escluse dal campo di applicazione del DPR 462/2001 le colonnine installate in ambito domestico.

Quanto sopra viene riportato per uniformità di comportamento.

Padova 10/10/2023                                                               

                                                                                                                      Ing. Matteo Stornanti

Aggiornamento della valutazione del rischio di fulminazione

Come titolare di un’azienda, su indicazione del mio RSPP, ho commissionato ad un professionista una valutazione del rischio scariche atmosferiche nell’anno 2005 (anno in cui è iniziata l’attività). Oggi, in occasione di aggiornamento del DVR, mi viene richiesto di aggiornare questa valutazione perchè ormai obsoleta. Esiste qualche obbligo a riguardo?

il D. Lgs. 81/08 all’art. 15 definisce le misure generali di tutela elencate al comma 1:
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
[…]
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
E’ obbligo del Datore di Lavoro l’applicazione dell’art. 15.
Le norme CEI essendo norme di buona tecnica (si veda legge 186 del 1968) sono sicuramente anche di buona prassi, pertanto vanno applicate, è quindi lecito richiedere un aggiornamento allo stato attuale della valutazione del rischio fulminazione.
Tale valutazione non dovrebbe essere discostante da quanto già contenuto nella precedente sempre che non siano state apportate modifiche sostanziali sia alle strutture che agli impianti.

Interruttore differenziale “salvavita” e impianto di messa a terra

Secondo la L. 46/90 in un impianto elettrico in bassa tensione con l’installazione di un interruttore differenziale ad alta sensibilità (Iδn = 30mA) si protegge la persona dai contatti indiretti. Mi chiedo quindi a cosa serve la realizzazione dell’impianto di messa a terra.

Per la precisione è il “Regolamento di attuazione  alla L 46/90 cioè il DPR 447/91, che stabilisce all’art. 5 comma 8 “si considerano ADEGUATI gli impianti elettrici preesistenti che siano, a monte degli stessi, sezionabili, protetti contro le sovracorrenti, contro i contatti diretti e contro i contatti indiretti o, in alternativa di questi ultimi venga installato un interruttore differenziale ad alta sensibilità avente corrente nominale non superiore a 30 mA”.
Tutto ciò era realizzabile sino al 31 dicembre 1998 termine ultimo per l’applicazione del regolamento di attuazione citato. Oltrepassato tale termine qualsiasi intervento effettuato sull’impianto deve essere fatto a regola d’arte, rispettando cioè le norme di buona tecnica vigenti in materia, come imposto dalla L. 186/68, la quale riconosce alle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) la presunzione di regola d’arte. Il riferimento in questo caso è la norma CEI 64-8, secondo la quale l’impianto di messa a terra è parte integrante di un impianto elettrico.
Infine l’installatore deve rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato, con la quale dichiara di aver collaudato l’impianto elettrico che ha realizzato, avendo eseguito le prove e le verifiche previste.
In conclusione un impianto elettrico realizzato a regola d’arte risulta sempre protetto dalle sovracorrenti, dai contatti diretti e da quelli indiretti; essendo anche munito dell’impianto di messa a terra i guasti sulle masse e masse estranee, che andrebbero in tensione in caso di contatto (per guasto o caduta di isolamento) con parti attive dell’impianto elettrico, determinerebbero automaticamente l’intervento dei dispositivi di protezione, con il conseguente sezionamento della parte di impianto interessata.

Prima verifica periodica

Decorsi tre anni dall’installazione di una gru a bandiera di portata 500 kg nel mio capannone devo provvedere a sottoporla alla prima verifica periodica. posso rivolgermi direttamente ad un Organismo abilitato?

No, la prima verifica periodica deve essere obbligatoriamente richiesta al INAIL tramite l’applicativo CIVA disponibile via internet. Può essere indicato in tale pratica il nominativo di un Organismo abilitato di propria scelta. L’INAIL provvederà con proprio personale allo svolgimento della verifica oppure potrà delegare questo incarico al soggetto abilitato di propria scelta.

Serbatoio per aria compressa

Ho recentemente acquistato e installato un serbatoio per accumulo di aria compressa di capienza 725 litri, e pressione nominale 10,8 bar. Il venditore mi ha detto che questo serbatoio essendo di dimensione contenuta non necessita pratiche per la messa in servizio. è corretta questa informazione?

Purtroppo è stato male informato, infatti questo serbatoio rientra, per le sue caratteristiche di pressione e volume, nell’ obbligo di denuncia all’ INAIL secondo il DM 329 2004. A seguito della messa in servizio da parte dell’Inail, potrebbe rientrare o meno nel regime di verifica periodica da parte di Organismo abilitato; questa decisione spetta all’INAIL sulla base delle specifiche caratteristiche dell’impianto e del luogo dove è installato.

Verifiche periodiche e registro di manutenzione

A seguito di un controllo svolto nella mia azienda lo Spisal mi richiede oltre al verbale di verifica periodica dell’impianto di messa a terra anche un registro di manutenzione dell’impianto elettrico. Chi lo deve redigere?

Come chiarito nel testo unico sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008 all’articolo 86 Comma 1: gli adempimenti previsti dal DPR 462 2001, ovvero le verifica dell’impianto di messa a terra, non sostituiscono la manutenzione periodica dell’impianto. Il D.d.L. deve sottoporre a controllo gli impianti, secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente, per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. Al Comma 3 si precisa che: “L’esito dei controlli di cui al Comma 1 è tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza (SPISAL).”
Considerato il fatto che l’Art. 86 non stabilisce chi deve effettuare le verifiche il D.d.L. affida ad un’ impresa abilitata dalla Camera di commercio per l’installazione di impianti elettrici, secondo il DM 37/2008, la manutenzione dell’impianto o delle parti di esso che implicano l’operatività di personale qualificato (es.: Quadri elettrici, cabine MT/BT …). Per alcune prove più semplici, quali ad esempio la prova di funzionamento di un interruttore differenziale con pulsante dove si legge in etichetta “premere mensilmente”, tale TEST può essere eseguito da chiunque, purchè sia registrato per iscritto l’esito della prova. Le prove di efficienza e funzionamento devono essere eseguite secondo quanto stabilito dal costruttore nel relativo MANUALE D’USO E MANUTENZIONE di ogni singolo componente (qualora marcato CE).

Modalità di denuncia di impianto di messa a terra

Ho la necessità di trasmettere denuncia di un impianto di messa a terra presso un capannone artigianale. Per la precedente sede della mia azienda avevo provveduto inviando una raccomandata ad ARPAV e INAIL.come devo procedere oggi?
Attualmente tale pratica deve essere presentata all’INAIL tramite il sito internet dello stesso ente, nella sezione denominata CIVA (certificazione e verifica impianti e attrezzature). Per quanto riguarda ARPAV invece la comunicazione deve essere effettuata a mezzo di posta elettronica certificata PEC.

Dispositivo di comunicazione bidirezionale

In un impianto ascensore installato nel 1985 il manutentore suggerisce e produce preventivo per l’installazione di un dispositivo di comunicazione bidirezionale, ovvero chiamata telefonica di emergenza dalla cabina. Esiste qualche obbligo di installare tale dispositivo ad oggi?
Questo dispositivo è previsto e obbligatorio per gli impianti costruiti secondo la direttiva ascensori, dotati quindi dichiarazione di conformità CE o UE (dopo il 30/04/1999).
Per gli impianti installati in precedenza non è obbligatorio installare questo dispositivo, è tuttavia sicuramente consigliabile per motivi di miglioramento della sicurezza dell’impianto.

Manutenzione e verifica straordinaria di impianto ascensore

A seguito di un guasto all’impianto ascensore, conseguenza di un fenomeno atmosferico, il manutentore ha evidenziato la necessità di sostituire il quadro elettrico di manovra.
Al termine dei lavori mi ha comunicato la necessità richiedere una verifica straordinaria dell’impianto. Come devo procedere?
La sostituzione di tale componente, in quanto rientrante nelle «modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione» (DPR 162/99 art.2 lett. cc) , determina senza dubbio la necessità incaricare un Organismo abilitato perché provveda a una verifica straordinaria dell’impianto. Tale adempimento, qualora abbia esito positivo, garantisce la possibilità di mantenere in esercizio l’impianto fino alla naturale scadenza della successiva verifica periodica biennale.

Messa in servizio tardiva di impianto ascensore

Ho ricevuto incarico di amministrare un condominio dove è presente un impianto ascensore che per quanto ho potuto constatare non risulta essere mai stato denunciato al comune. Come posso fare per regolarizzare l’impianto?
Il termine di tempo massimo entro cui presentare la domanda di messa in servizio di un impianto ascensore al Comune è di 60 giorni dalla data della dichiarazione di conformità UE dell’impianto. Una volta trascorso tale periodo è possibile comunque presentare la domanda di messa in servizio allegando alla pratica un verbale di verifica straordinaria dell’impianto emesso da un organismo notificato.