ASCENSORI
Tali impianti, per la loro peculiarità di trasportare persone in modo automatico, devono esser sottoposti a manutenzione programmata da parte di ditta abilitata con tecnici patentati e a verifiche di legge ogni 2 anni da parte di Organismo accreditato e abilitato dal MiSE.
La finalità delle suddette verifiche è quella di garantire la sicurezza degli utilizzatori e dei tecnici che svolgono attività di manutenzione, ovverosia di garantire nel tempo il buono stato di conservazione dell’impianto nonché il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza.
Si riporta a seguire la definizione di “ascensore” contenuta nel DPR 162/99: “un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide”.
MESSA IN ESERCIZIO
La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto.
Tale comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto. Oltre tale termine è necessario integrare la comunicazione con un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell’impianto.
L’ufficio competente del comune assegna all’impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.
VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE
Gli impianti ascensori sono soggetti a verifica periodica da parte di Organismo accreditato e abilitato dal MiSE ogni due anni.
E’ richiesta una verifica straordinaria nel caso di esito negativo di verifica periodica, «modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione, incidenti di notevole importanza, attivazione impianto oltre ai 60gg dalla data della dichiarazione di conformità.