MONTACARICHI
Per “montacarichi” si intende: “un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico”. (definizione contenuta nel DPR 162/99)
MESSA IN ESERCIZIO
La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto.
Tale comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto. Oltre tale termine è necessario integrare la comunicazione con un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell’impianto.
L’ufficio competente del comune assegna all’impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.
VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE
Gli impianti ascensori sono soggetti a verifica periodica da parte di Organismo accreditato e abilitato dal MiSE ogni due anni.
E’ richiesta una verifica straordinaria nel caso di esito negativo di verifica periodica, «modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione, incidenti di notevole importanza, attivazione impianto oltre ai 60gg dalla data della dichiarazione di conformità.