CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
INDAGINE SUPPLEMENTARE
VITA RESIDUA
DM 11 APRILE 2011
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Valutazione stato di conservazione degli apparecchi di sollevamento.
Il datore di lavoro, ha l’obbligo (DM 11/04/2011 All. II par. 3.2.3) di sottoporre alcune tipologie di apparecchi di sollevamento con oltre 20 anni di esercizio ad indagine supplementare per:
- gru mobili: gru su autocarro, autogru, carrelli semoventi a braccio telescopico, escavatori abilitati al sollevamento.
- gru trasferibili: gru a torre, gru derrick, gru a brandeggio
- ponti mobili sviluppabili su carro: piattaforme aeree PLE.
In sede di verifica ASL/ARPA/Soggetto Privato Abilitato rimane comunque la facoltà all’ispettore di richiedere tale indagine a prescindere dall’età dell’attrezzatura nel caso che le condizioni di conservazione non siano soddisfacenti e/o nel caso in cui il costruttore lo preveda espressamente.
Infatti le attrezzature di sollevamento sono soggette a cicli di carico, ossia a fenomeni di fatica strutturale. Quando un componente meccanico o un elemento strutturale qualsiasi è sottoposto a carichi variabili nel tempo può esser soggetto a fenomeni di danneggiamento a fatica.
Questa verifica può essere richiesta dal costruttore per qualsiasi tipologia di apparecchi di sollevamento, certificati CE, dopo alcuni anni di lavoro, solitamente 10. Tale richiesta è espressamente riportata nel libretto di uso e manutenzione col termine di Revisione Generale.
La verifica supplementare o la revisione generale, possono esser effettuate solo da parte di ingegnere esperto (Punto 5.2.2 della norma UNI SO 9927-1) iscritto nell’Albo professionale.
In cosa consiste la verifica supplementare
o revisione generale?
- verifica della documentazione presente: libretto ENPI/ISPESL, istruzioni uso e manutenzione, schema impianti, ecc. e verifica del registro di controllo per analizzare la storia lavorativa della macchina; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, eventi eccezionali, ecc. (art. 71 commi 4 e 9 D.Lgs. n.81/2008);
- esami visivi approfonditi sulla struttura al fine di evidenziarne eventuali danneggiamenti,
- esecuzione di controlli non distruttivi strumentali (magnetoscopie e/o liquidi penetranti, ultrasuoni) da parte di tecnico II Livello ai sensi della UNI EN 9712, al fine di indagare sull’effettivo stato della carpenteria metallica e sulla presenza di difetti nelle saldature e membrature anche sub superficiali, difetti nei collegamenti bullonati, ecc.;
- valutazione storico-statistica dei cicli di sollevamento in relazione al servizio effettuato nel corso della vita dell’apparecchio (dati da desumere con l’utente);
- redazione perizia tecnica sullo stato della macchina con calcolo della vita residua secondo le norme UNI, FEM o DIN e la normativa tecnica applicabile con indicazione delle eventuali non conformità ed interventi da effettuare.
Perchè obbligo di verifica strutturale
e calcolo cicli vita residua
- Attuale DM 11-04-2011 Art. 3.2.3 Punto 2 lett.c Ventennale indagine supplementare
- DPR 24 maggio 1988 n. 224 (Recepimento Italiano CEE n. 85/ 374 – Prodotto difettoso)
ART. 1 Responsabilità del produttore. - Il produttore è responsabile del danno cagionato dai difetti del suo prodotto.
ART. 14. Decadenza. - Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l’importatore nella Comunità europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.
Venendo a decadere la responsabilità del produttore, le norme prevedono l’ispezione approfondita.
Le ispezioni approfondite sono raccomandate ad intervalli periodici dalla messa in servizio, come di seguito indicati nel Punto 7.3 Norma ISO 9927-3:2005 : 4 anni , 8 anni, 10 anni 12 anni, 14 anni, ed ogni anno dopo il 14°.
E’ pertanto opportuno procedere, superati i 10 anni dalla messa in servizio (secondo quanto prescritto dal costruttore e da alcune Norme Tecniche, quali la ISO 12482-1 e la FEM 9.755) alla effettuazione di un accertamento del periodo residuo di esercizio dell’apparecchio (calcolo cicli di vita residua) e alla contestuale “ispezione approfondita” (Punto 7 Norma ISO 9927-3:2005) da parte dell’Ingegnere Esperto.
