Maggiori informazioni: tel. 049.680046
Siamo a disposizione telefonicamente o via email all’indirizzo info@verifiche-industriali.com per informazioni e chiarimenti.
Corsi formazione per conduttori
attrezzature di lavoro
IL DATORE DI LAVORO E’ RESPONSABILE DELL’IDONEITA’ ALLA MANSIONE DEL LAVORATORE, ED IN PARTICOLAR MODO QUANDO GLI CONCEDE DI USARE UNA ATTREZZATURA COMPLESSA E POTENZIALMENTE CON SIGNIFICATIVA PROBABILITA’ DI RISCHIO DI DANNO PER L’INCOLUMITA’ dell’addetto e/o DI ALTRI OPERATORI.
IN CASO DI INCIDENTE DIVENTA ESSENZIALE LA PROVA DI “DILIGENZA DEL DATORE DI LAVORO“ NEL PERCORSO FORMATIVO E DI ADDESTRAMENTO ALLA MANSIONE (gruista, carrellista, piattaforme), QUANDO PUO’ DIMOSTRARE CHE SI E’ AVVALSO DI ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATI E DI DOCENTI PROFESSIONISTI DEL SETTORE
I NS. CORSI RISPONDONO ALLE PREVISIONI DI “ SCELTA IN DILIGENDO “ .
GLI ATTESTATI SONO EMESSI DA AIESIL – Ufficio Sicurezza – Centro di Alta Formazione di diretta emanazione di UGL – Unione Generale del Lavoro – Organizzazione Sindacale di rappresentanza Nazionale oppure Ente di FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE Veneto ED HA VALIDITA’ SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE e SONO CONFORMI AL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI DEL 22-02-2012 entrato in vigore il 13 Marzo 2013 .
Effettuiamo i corsi in tutto il Veneto, anche direttamente nelle vostre aziende.
Si richiamano le leggi e gli articoli specifici sull’obbligo della formazione.
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 (G.U. 30-4-2008, n. 101 – suppl.) e D.Lgs 106 del 03 Agosto 2009
Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37;
Art. 71. Obblighi del datore di lavoro
[7] Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati ;
Art. 73. Informazione, formazione e addestramento
[1] Nell’ambito degli obblighi di cui agli artt. 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili.
[2] Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
[3] Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
[4] Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art. 71, settimo comma, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36. Informazione ai lavoratori
[1] Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: …..omissis
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
[1] Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
[2] La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al primo comma sono definiti mediante accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
[3] Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al secondo comma.
[4] La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
[5] L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
[6] La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Potete contattarci senza impegno per tutte le vostre esigenze relative alla sicurezza degli impianti.