SOLLEVAMENTO PERSONE
Il datore di lavoro ha l’obbligo, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, di sottoporre le attrezzature di sollevamento persone elencate nell’allegato VII a prima verifica e a verifiche periodiche successive al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Le attrezzature soggette a verifica sono:
- Piattaforme di lavoro elevabili (PLE)
- Scale aeree ad inclinazione variabile
- Ponti sospesi
- Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
- Ascensori e montacarichi da cantiere
- Carri raccoglifrutta
Verifiche Industriali è tra i soggetti abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per poter effettuare tutte le differenti tipologie di verifiche su tutti i tipi di attrezzature di sollevamento persone contemplati dal D.Lgs. 81/2008.
Messa in servizio di una nuova attrezzatura di lavoro
All’atto della messa in servizio di una nuova attrezzatura di sollevamento, il datore di lavoro ha l’obbligo di farne comunicazione all’INAIL, al fine dell’inserimento dell’attrezzatura nella banca dati nazionale e ottenere così l’assegnazione della matricola. La comunicazione di messa in servizio va fatta tramite l’applicativo CIVA sul portale dell’INAIL.
Prima verifica e verifiche periodiche successive
La periodicità delle verifiche è stabilita nell’allegato VII del D. Lgs. 81/2008, sulla base della tipologia di attrezzatura e dell’uso più o meno gravoso della stessa.
La prima verifica periodica è di competenza dell’INAIL, nel presentare la domanda – esclusivamente tramite l’applicativo CIVA – è possibile indicare un Organismo abilitato di propria scelta al quale INAIL può delegare tale verifica.
Le verifiche periodiche successive possono essere richieste direttamente all’Organismo abilitato di propria scelta.
Revisione generale
Qualora nel manuale di uso e manutenzione di una attrezzatura marcata CE sia indicato dal costruttore, la stessa deve essere sottoposta alla revisione generale prevista.
Indagini supplementari
Oltre alle verifiche periodiche alcune attrezzature di sollevamento in esercizio da oltre 20 anni devono essere sottoposte ad indagine supplementare, finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro nonche’ a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.