GAS, VAPORE E RISCALDAMENTO
Il datore di lavoro ha l’obbligo, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, di sottoporre le attrezzature a pressione elencate nell’allegato VII a prima verifica e a verifiche periodiche successive al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Le attrezzature soggette a verifica sono:
- Recipienti contenenti gas o vapore
- Recipienti contenenti liquidi pericolosi
- Generatori di vapore
- Forni per le industrie chimiche
- Tubazioni contenenti gas o vapore
- Impianti termici oltre i 116 KW
Verifiche Industriali è tra i soggetti abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per poter effettuare tutte le differenti tipologie di verifiche su tutti i tipi di attrezzature a pressione contemplati dal D.Lgs. 81/2008.
Messa in esercizio di una nuova attrezzatura a pressione
All’atto della messa in servizio di una nuova attrezzatura a pressione, il datore di lavoro ha l’obbligo di farne comunicazione all’INAIL, al fine dell’inserimento dell’attrezzatura nella banca dati nazionale e ottenere così l’assegnazione della matricola. La comunicazione di messa in servizio va fatta tramite l’applicativo CIVA sul portale dell’INAIL.
Prima verifica e verifiche periodiche successive
La periodicità delle verifiche è stabilita nell’allegato VII del D. Lgs. 81/2008, sulla base della tipologia di attrezzatura e dell’uso più o meno gravoso della stessa.
La prima verifica periodica è di competenza dell’INAIL, nel presentare la domanda – esclusivamente tramite l’applicativo CIVA – è possibile indicare un Organismo abilitato di propria scelta al quale INAIL può delegare tale verifica.
Le verifiche periodiche successive possono essere richieste direttamente all’Organismo abilitato di propria scelta.