ALTRI IMPIANTI ELEVATORI

Sono considerati apparecchi sollevamento persone quelle piattaforme munite di supporto del carico che, pur non spostandosi lungo guide rigide, traslano seguendo un percorso ben definito nello spazio con velocità non superiore a 0,15 m/s.
Rientrano in tale definizione le piattaforme per il trasporto di persone con ridotta capacità motoria e i servoscale.
Questi apparecchi non rientrano nella “direttiva ascensori” ma nella direttiva macchine per cui seguono un iter di omologazione diverso rispetto gli ascensori, ma non per quanto riguarda le verifiche di legge da eseguirsi da parte di un Organismo abilitato ogni 2 anni.

Il DPR 214/2010 in sostanza ha introdotto le medesime regole per la messa in esercizio e il mantenimento in esercizio per questi impianti.

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