IMPIANTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE
Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere alla protezione degli edifici, impianti, strutture dagli effetti dei fulmini.
Per assolvere a tale adempimento deve richiedere ad un tecnico competente la valutazione del rischio di fulminazione secondo la norma di tecnica CEI in vigore, sulla base della quale si determina la necessità o meno di installazione di un impianto di protezione da scariche atmosferiche (qualora la struttura risulti non autoprotetta).
Secondo il D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 sono soggetti all’obbligo di denuncia i dispositivi (impianti) di protezione da scariche atmosferiche installati in luoghi risultati non autoprotetti secondo la valutazione del rischio.
Messa in esercizio e omologazione
La dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore dell’impianto costituisce verifica iniziale di conformità e omologazione dello stesso.
Deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla messa in esercizio all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti e all’INAIL.
Verifiche periodiche – soggetti abilitati
La periodicità di legge è pari a :
- due anni
per gli impianti installati nei cantieri, nei locali ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (alberghi, scuole, discoteche, cinema, aziende sottoposte a C.P.I.);
per gli impianti installati nei luoghi con pericolo di esplosione; - cinque anni
per gli impianti che non rientrano nella precedente categoria.
Le verifiche possono essere svolte unicamente dall’ASL o ARPA o da Organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico e accreditati da Accredia secondo norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
Verifiche straordinarie
Il datore di lavoro può richiedere motivatamente una verifica straordinaria del proprio impianti, è obbligato a richiederla nel caso di:
- esito negativo della verifica periodica;
- modifica sostanziale dell’impianto.
Verifiche a campione
L’INAIL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all’ASL o ARPA.
Conseguenza delle omesse verifiche
L’omessa verifica di legge determina il rischio di sanzioni amministrative e/o penali (D.Lgs. 81/2008) a seguito di accertamenti da parte dello SPISAL o dell’Ispettorato del Lavoro.