IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI
CON PERICOLO DI ESPLOSIONE
Secondo il D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 sono soggetti all’obbligo di denuncia gli impianti elettrici installati nei luoghi ove sono presenti atmosfere esplosive per la presenza di fluidi che determinano l’esistenza di zone 0 e 1 e di polveri che determinano l’esistenza di zone 20 e 21.
Qualora l’impianto sia soggetto a denuncia e quindi a verifica periodica, questa riguarderà l’intero impianto elettrico installato nel luogo pericoloso (anche quello relativo alle zone 2 e 22).
Messa in esercizio e omologazione
La dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore dell’impianto costituisce verifica iniziale di conformità dello stesso, deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla messa in esercizio all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.
L’omologazione e’ effettuata dalle ASL o dall’ARPA, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
Verifiche periodiche – soggetti abilitati
La periodicità delle verifiche è di due anni.
Le verifiche possono essere svolte unicamente dall’ASL o ARPA o da Organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico e accreditati da Accredia secondo norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
Verifiche straordinarie
Il datore di lavoro può richiedere motivatamente una verifica straordinaria del proprio impianti, è obbligato a richiederla nel caso di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell’impianto.
Conseguenza delle omesse verifiche
L’omessa verifica di legge determina il rischio di sanzioni amministrative e/o penali (D.Lgs. 81/2008) a seguito di accertamenti da parte dello SPISAL o dell’Ispettorato del Lavoro.