IMPIANTI ELETTRICI
DI MESSA A TERRA
Sono soggetti a denuncia gli impianti di terra realizzati per la protezione delle persone dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione.
Per impianto di terra si deve intendere l’insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori (nodi) principali di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione. Ai fini del DPR 462/01 si intendono facenti parte dell’impianto di terra anche i
segnalatori di primo guasto (ove esistenti) ed i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti o
dalle correnti di dispersione predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti.
Messa in esercizio e omologazione
La dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore dell’impianto costituisce verifica iniziale di conformità e omologazione dello stesso.
Deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla messa in esercizio all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti e all’INAIL.
Verifiche periodiche – soggetti abilitati
La periodicità di legge è pari a :
- due anni
– per gli impianti installati nei cantieri, nei locali ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (alberghi, scuole, discoteche, cinema, aziende sottoposte a C.P.I.);
– per gli impianti installati nei luoghi con pericolo di esplosione; - cinque anni
per gli impianti che non rientrano nella precedente categoria.
Le verifiche possono essere svolte unicamente dall’ASL o ARPA o da Organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico e accreditati da Accredia secondo norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
Verifiche straordinarie
Il datore di lavoro può richiedere motivatamente una verifica straordinaria del proprio impianti, è obbligato a richiederla nel caso di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell’impianto.
Verifiche a campione
L’INAIL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all’ASL o ARPA.
Conseguenza delle omesse verifiche
L’omessa verifica di legge determina il rischio di sanzioni amministrative e/o penali (D.Lgs. 81/2008) a seguito di accertamenti da parte dello SPISAL o dell’Ispettorato del Lavoro.